
serve la richiesta di un nuovo consenso?
11th Maggio 2018Risposta
Il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se ha come fondamento un’idonea base giuridica.
I fondamenti di liceità del trattamento sono esplicitamente indicati all’articolo 6 del regolamento e coincidono, in linea di massima, con quelli già previsti dal Decreto Legislativo n. 196/2003 quali:
- consenso
- adempimento obblighi contrattuali
- interessi vitali della persona interessata o di terzi
- obblighi di legge cui è soggetto il titolare
- interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri
- interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati
In caso contrario, è opportuno adoperarsi prima di tale data per raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo quanto viene prescritto dal Regolamento, nel caso in cui si voglia continuare a fare ricorso a tale base giuridica. In particolare, occorre verificare che la richiesta di consenso sia chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all’interessato (secondo quanto viene prescritto dall’articolo 7.2 del Regolamento Ue in base al quale “se il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante”), per esempio all’interno di una modulistica precompilata.
A questo proposito sarà opportuno restare attenzione alla formula utilizzata per chiedere il consenso: deve essere comprensibile, semplice, chiara (articolo 7.2).